26/03/2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le nuove istruzioni operative per la gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita. Il documento introduce importanti aggiornamenti sulle modalità di calcolo della quota trattenuta dal GSE e sulle tempistiche di adesione ai Sistemi Collettivi.
 

Istruzioni operative per il fine vita dei moduli fotovoltaici, cosa cambia?


Le novità inserite nel documento riguardano necessariamente le modalità per il calcolo della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo). Il Gestore, al fine di supportare gli operatori, ha messo a disposizione un simulatore per il calcolo del piano di rateizzazione delle quote a garanzia nell’intero periodo di trattenimento.

Arrivano inoltre le prime due finestre temporali per la comunicazione da parte del Soggetto Responsabile dell’avvenuta adesione ai Sistemi Collettivi:
  • dal 1° aprile 2025 fino al 31 maggio 2025
  • dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025

Per gli anni successivi al 2025, le finestre temporali sono così definite: dal 1° febbraio al 31 marzo (prima finestra temporale) e dal 1° giugno al 31 luglio (seconda finestra temporale).

È importante sottolineare che le trattenute saranno effettuate dal GSE al termine di ciascuna finestra temporale.

Gli operatori interessati all’adesione ai Sistemi Collettivi dovranno inviare la richiesta esclusivamente tramite l’applicativo SIAD, compilando il modulo “RAEE - Modello di adesione a un Sistema Collettivo”.


Focus sul revamping: totale e rilevante


Le nuove istruzioni chiariscono anche le casistiche di revamping totale e revamping rilevante, con particolare attenzione alla corretta gestione dei moduli sostituiti.
 

Revamping totale

 
  • Se la sostituzione dei moduli avviene prima dell’inizio del trattenimento, il GSE non effettua alcuna trattenuta, a condizione che venga dimostrato lo smaltimento corretto dei vecchi pannelli o il ritiro in garanzia. I nuovi moduli non devono provenire da scorte tecniche antecedenti le normative.
  • Se la sostituzione avviene dopo l’inizio del trattenimento, il GSE interrompe il prelievo e restituisce le somme già versate, sempre previa verifica delle condizioni sopra indicate.
  • Se i moduli funzionanti vengono venduti e spediti all’estero, il Soggetto Responsabile può essere esonerato dal trattenimento, purché rispetti i requisiti previsti dall’Allegato VI del D.lgs. 49/2014.
 

Revamping rilevante


In caso di sostituzione parziale che coinvolge oltre la metà dei moduli originari:
  • Il GSE trattiene l’importo solo per la metà dei moduli iniziali.
  • Se l’intervento avviene dopo l’inizio del trattenimento, le quote vengono ricalcolate secondo le nuove condizioni.
  • Anche in questo caso, i nuovi moduli non devono provenire da scorte non conformi.

Con queste nuove disposizioni, il MASE e il GSE puntano a semplificare le procedure, tutelare l’ambiente e garantire una gestione trasparente e responsabile dei pannelli fotovoltaici giunti a fine vita.

Se vuoi valutare la possibilità di aderire a un Sistema Collettivo in alternativa al GSE, possiamo metterti in contatto con il Consorzio ERP, che potrà illustrarti nel dettaglio la propria proposta.
 

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