22/07/2026
Il 30 settembre 2026 segna la prima scadenza del nuovo regime semestrale per la dichiarazione di consumo dell’energia elettrica.
Entro questa data, infatti, i soggetti obbligati interessati dovranno trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) la dichiarazione relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026.
La novità riguarda le aziende titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, configurati come Officine Elettriche che producono energia destinata, in tutto o in parte, all’autoconsumo. Per queste imprese il passaggio da una dichiarazione annuale a due adempimenti semestrali richiede una raccolta più frequente e strutturata dei dati di produzione, prelievo, cessione e consumo.
In questo articolo ci concentriamo sulle attività da completare in vista del 30 settembre. Per una panoramica più ampia sulla riforma puoi consultare la nostra guida alla dichiarazione semestrale di consumo dell’energia elettrica.
Scadenza del 30 settembre 2026: cosa deve essere dichiarato
La dichiarazione da presentare entro il 30 settembre fotografa il primo semestre 2026, quindi il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2026 stabilisce che i soggetti obbligati, con l’esclusione dei soggetti che corrispondono l’accisa mediante canone annuale, presentino:
- entro la fine di settembre, la dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno;
- entro la fine di marzo dell’anno successivo, la dichiarazione relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre.
I soggetti obbligati: chi deve presentare la dichiarazione semestrale?
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2026 introduce la presentazione semestrale della dichiarazione di consumo per specifiche categorie di soggetti obbligati, tra cui i venditori di energia elettrica e i consumatori per uso proprio.Per quanto riguarda il fotovoltaico, la novità riguarda in particolare le aziende titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW che autoconsumano totalmente o parzialmente l’energia prodotta e sono dotate di licenza di esercizio di Officina Elettrica rilasciata dall’ADM.
Rientrano quindi nell’area di applicazione del nuovo adempimento semestrale gli autoproduttori che utilizzano direttamente, in tutto o in parte, l’energia generata dal proprio impianto fotovoltaico.
Diverso è il caso degli impianti che non autoconsumano l’energia prodotta: per questi soggetti, la dichiarazione di consumo resta annuale.
È importante sottolineare che l’eventuale esenzione dall’accisa non comporta automaticamente l’esclusione dagli adempimenti amministrativi. Un impianto fotovoltaico industriale può infatti produrre energia autoconsumata in regime di esenzione e restare comunque soggetto alla tenuta dei registri e alla presentazione della dichiarazione di consumo.
Casi che seguono regole differenti
Non tutte le configurazioni rientrano nel calendario sopra indicato.
Impianti in cessione totale
I produttori diversi dai soggetti obbligati che cedono alla rete l’intera energia prodotta seguono un regime distinto. Il Decreto MEF del 10 marzo 2026 prevede per questi soggetti una comunicazione telematica annuale, da presentare entro marzo, con il codice identificativo e i dati dell’energia prodotta e ceduta nell’anno precedente.
Soggetti obbligati a canone
Le officine prive di strumenti di misura che corrispondono l’accisa mediante un canone annuale sono escluse dalla dichiarazione semestrale prevista dall’articolo 8 del Decreto.
Venditori di energia elettrica
Anche i venditori rientrano nel regime semestrale, ma utilizzano un modello e quadri dichiarativi diversi da quelli previsti per le officine elettriche.
Soggetti Obbligati Accreditati - SOAC
La riforma ha introdotto la qualifica di Soggetto Obbligato Accreditato, alla quale potranno essere associate semplificazioni. La Circolare ADM n. 9/2026 segnalava tuttavia che i relativi provvedimenti attuativi non erano ancora stati emanati. Prima di applicare eventuali semplificazioni è quindi necessario verificare lo stato aggiornato della disciplina.
Cosa succede se la dichiarazione di consumo non viene presentata?
L’omessa, tardiva o irregolare presentazione della dichiarazione può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Accise.
In base alla tipologia di violazione, può essere applicata una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. In presenza di accisa non versata, dichiarazioni inesatte o ulteriori irregolarità possono trovare applicazione altre conseguenze fiscali e sanzionatorie.
Per questo è importante verificare per tempo sia l’obbligo sia la correttezza dei dati, evitando di considerare la dichiarazione come una semplice trasmissione formale.
Come XIBER può supportarti
La preparazione della dichiarazione richiede competenze fiscali, conoscenza della configurazione dell’impianto e capacità di ricostruire correttamente i flussi energetici.
XIBER (con più di 12 anni di esperienza nel settore energetico e oltre 10.000 pratiche inviate) affianca aziende e professionisti nelle diverse fasi dell’adempimento:
- raccolta e importazione dei dati delle Officine Elettriche;
- acquisizione e controllo delle letture;
- verifica della coerenza dei dati;
- predisposizione della dichiarazione;
- firma e invio in ambiente di prova;
- trasmissione definitiva all’ADM;
- conservazione della ricevuta;
- archiviazione delle configurazioni e gestione delle scadenze successive.
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FAQ
Qual è la prima scadenza della dichiarazione semestrale di consumo nel 2026?
La dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2026 deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2026.L’obbligo riguarda tutti gli impianti fotovoltaici superiori a 20 kW?
Non automaticamente. La potenza è uno degli elementi da valutare, insieme alla configurazione dell’impianto, all’autoconsumo, alla cessione dell’energia e alla posizione attribuita dall’ADM.Un impianto fotovoltaico in cessione totale deve presentare la dichiarazione entro il 30 settembre?
In linea generale, i produttori diversi dai soggetti obbligati che cedono tutta l’energia alla rete seguono la comunicazione annuale prevista dal Decreto MEF. La posizione concreta deve comunque essere verificata sulla base della configurazione e del codice attribuito dall’ADM.Se l’energia autoconsumata è esente da accisa, la dichiarazione non è necessaria?
Non necessariamente. L’esenzione dall’imposta non elimina automaticamente gli obblighi amministrativi collegati all’Officina Elettrica.Quali dati servono per la dichiarazione di consumo?
Occorrono i dati dell’Officina Elettrica, le letture dei contatori, i quantitativi prodotti, prelevati, ceduti e autoconsumati, i registri fiscali e gli eventuali versamenti effettuati.Come si invia la dichiarazione di consumo?
L’invio avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo il nuovo modello semestrale e le relative specifiche tecniche.


