05/06/2023
In questi giorni il GSE sta inviando per e-mail una comunicazione inerente all’argomento EXTRA-PROFITTI, per avvisare che applicherà anche per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2023, il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia (prezzo di vendita fisso per area geografica, come stabilito dal Decreto Legge 4/22, all’art. 15-bis), come aveva già fatto nel periodo febbraio-dicembre 2022.
Nello specifico, il GSE ha già ricalcolato i corrispettivi di vendita relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022 e ha già richiesto la restituzione o applicato una compensazione, della differenza calcolata. (i corrispettivi di Agosto, Settembre e Dicembre 2022 sono stati calcolati già con il prezzo di vendita fisso, quindi non sono oggetto di ricalcolo).
Dunque, anche le fatture relative ai mesi di competenza di Ottobre e Novembre 2022 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 sono state quantificate, applicando il prezzo zonale orario e saranno quindi nuovamente oggetto di applicazione della Norma Extraprofitti.
IL GSE quindi calcolerà la differenza tra quanto pagato ( PREZZO DI MERCATO ) e quanto realmente spettante, applicando il prezzo di vendita fisso ( PREZZO IN TABELLA *), come stabilito dal DL 4/22 e procederà con il meccanismo di restituzione o compensazione dell’eventuale debito maturato. (Abbiamo richiesto al GSE delucidazioni in merito, in quanto non hanno ancora chiarito la modalità di recupero).
[image_with_animation image_url="12844" animation="Fade In" hover_animation="none" alignment="center" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"]Specifichiamo, inoltre, che non siete tenuti alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio – DSAN, in quanto riguarda solo l’operatore che ha sottoscritto un contratto di vendita dell’energia con il Trader a prezzo fisso, chiudendo la convenzione RID sul GSE.